Per eleggere Giuseppe Palo al Senato:
SI DEVE FARE LA CROCE SUL SIMBOLO SENZA SCRIVERE IL NOME
AUTOMATICAMENTE IL VOTO VIENE ATTRIBUITO AL CAPOLISTA
IL CAPOLISTA PER IL SENATO È FRANCESCO D’ONOFRIO
Gli elettori devono recarsi al seggio muniti dell’apposita “tessera
elettorale” (chi l’avesse smarrita può chiederne un duplicato presso il comune di residenza) e un documento d’identità valido (gli uffici dell’Anagrafe dei Comuni funzionano ad orari prolungati in concomitanza delle tornate elettorali).
Nel seggio l’elettore riceve una scheda di colore rosa per la Camera e, se ha compiuto 25 anni, anche quella di colore giallo per il Senato. Sulla scheda i simboli dei partiti sono accorpati su righe orizzontali a seconda della coalizione cui appartengono.
Per votare fare un solo segno su uno dei simboli (e uno solo, pena nullità).
Non si esprimono preferenze indicando il nome del candidato. Chi lo facesse vedrebbe annullato il proprio voto.
Si vota domenica 13 aprile dalle 8 alle 22 e lunedì 14 dalle 7 alle 15.
Gli scrutini inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi
cominciando dal Senato.
IL SISTEMA ELETTORALE
La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per Montecitorio o sul piano regionale per Palazzo Madama, il più alto numero di voti.
Abolizione dei collegi uninominali: con questo sistema l’elettore si limita a votare, su due schede, solo per delle liste di candidati. Non ha possibilità di indicare preferenze.
Premio di maggioranza: viene garantito alla coalizione vincente un minimo di 340 seggi alla Camera dei Deputati. Dodici seggi assegnati alla circoscrizione Esteri sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d’Aosta.
Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale, in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati.
Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate, la soglia minima viene ridotta al 4%.
Le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia.
Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%.

